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Come anticipato con nostra circolare n° 11 del 02 ottobre scorso, il DL 78/2009 ha profondamente modificato le regole per la compensazione “orizzontale” dei crediti IVA (con tributi diversi in F24) a partire dal 1 gennaio 2010.

1. Compensazioni crediti Iva ENTRO 10.000 € annui
Le regole rimangono le stesse del passato:
- Credito utilizzabile già a partire dai versamenti da effetture il giorno 18 gennaio (16 gennaio è sabato) mediante indicazione del codice tributo 6099 anno 2009;
- Sono utilizzabili tutti i servizi di pagamento offerti da banche e poste (home banking o remote banking) o quelli messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (Fisco on line o Entratel - direttamente o tramite intermediario abilitato).

2. Compensazioni crediti Iva OLTRE 10.000 € annui fino a 15.000 €
Le regole dal 01.01.2010 sono le seguenti:
- Credito utilizzabile a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale (quindi a partire dal 16 marzo se la dichiarazione viene presentata entro il 28 febbario 2010 in “forma singola”) o, per i crediti trimestrali, a decorrere dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione del modello TR;
- Sono utilizzabili esclusivamente i servizi di pagamento messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (Fisco on line o Entratel - direttamente o tramite intermediario abilitato);

3. Compensazioni crediti Iva OLTRE 15.000 € annui
- Oltre alle regole illustrate al n° 2, la dichiarazione annuale /trimestrale IVA dovrà essere sottoposta al visto di conformità rilasciato da Commercialisti ovvero da Caf o dai soggetti incaricati del controllo contabile ai sensi dell'art. 2409-bis c.c. (qualora la società ne sia soggetta).


Precisiamo che il credito IVA 2008 ancora esistente alla data odierna e non utilizzato, potrà essere compensato secondo le vecchie regole fino alla data di presentazione della dichiarazione annuale IVA per l’anno 2009 (max 30 settembre 2010 - codice tributo 6099 anno 2008).


Invitamo tutti coloro che intendono procedere con la compensazione del credito IVA dell’anno 2009 a:
- valutare “attentamente” l’entità da compensare;
- attivarsi per tempo per la predisposizione della dichiarazione IVA annuale per presentarla entro il 28.02.2010 ed utilizzare il credito dal 16.03.2010. La presentazione della dichiarazione IVA “singola” entro il 28 febbraio 2010 esonera il contribuente dalla presentazione della “Comunicazione annuale dati IVA”;
- attivarsi per ottenere il visto di conformità, in modo da consentire al professionista il tempo necessario per esperire i controlli previsti.


A disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento porgiamo cordiali saluti.

Studio Girelli




Studio Girelli Commercialisti Associati - Centro Direzionale BOMA - via Pietro Verri, 1 - 46038 - MANTOVA tel.0376/246611 - fax 0376/246622