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1.
Autotrasporto – acquisti di gasolio presso gli impianti di
distribuzione.
In
data 11 ottobre 2000 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il
regolamento che detta le regole per il credito d’imposta spettante
agli autotrasportatori con veicoli di massa massima complessiva non
inferiore a 11,5 tonnellate sui consumi di gasolio di cui al DPR 9
giugno 2000 n.277.
L’articolo 5 di detto regolamento stabilisce che a
decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento stesso (11
ottobre 2000) le disposizioni di cui al DM 24 giugno 1999, relative
alle modalità e ai termini di fatturazione degli acquisti di olii
da gas effettuati presso gli impianti di distribuzione di carburanti
dagli autotrasportatori di cose per conto terzi, si applicano per le
cessioni di gasolio a tutti i soggetti indicati nell’articolo 1
del regolamento. Vale a dire a tutti gli esercenti le attività di
autotrasporto merci, sia le imprese che esercitano attività di autotrasporto di merci per conto
terzi iscritte nell’apposito albo istituito con L. 298/74, sia
quelle che esercitano attività
di autotrasporto merci in conto proprio munite di relativa licenza
e iscritte nell’elenco degli autotrasporti di cose in conto
proprio.
Pertanto a partire dall’11 ottobre 2000 detti soggetti hanno la
facoltà di richiedere agli esercenti di impianti stradali di
distribuzione di carburante il rilascio della fattura per gli
acquisti di gasolio da loro effettuati. L’obbligo da parte degli
esercenti degli impianti di distribuzione di carburante di emettere
la fattura per le cessioni di gasolio scaturisce dalla richiesta
dell’interessato.
2. Credito d’imposta anno 1999.
Facendo seguito
alla Nostra circolare n.5-2000; Vi comunichiamo che la domanda per
ottenere il credito d’imposta sui consumi di gasolio effettuati
nell’anno 1999, spettante agli esercenti le attività di trasporto
merci con veicoli di massa massima complessiva non inferiore a 11,5
tonnellate, va presentata entro l’11 dicembre 2000.
3. Bonus fiscale per i consumi dell’anno 2000.
Il termine per la presentazione della richiesta del credito
d’imposta relativo ai consumi di gasolio dell’anno 2000 è
fissato entro il 30 giugno successivo alla scadenza di ciascun anno
solare.
Sarà Nostra cura comunicarVi le modalità e gli adempimenti
necessari ai fini della fruizione del credito d’imposta, nonché
la misura di detto credito, non appena verrà pubblicata la
disciplina relativa all’agevolazione fiscale a favore degli
esercenti le attività di trasporto merci.
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