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  • >> Circolare informativa n.8 del 7 novembre 2000

1. Autotrasporto – acquisti di gasolio presso gli impianti di distribuzione.

In data 11 ottobre 2000 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il regolamento che detta le regole per il credito d’imposta spettante agli autotrasportatori con veicoli di massa massima complessiva non inferiore a 11,5 tonnellate sui consumi di gasolio di cui al DPR 9 giugno 2000 n.277.
L’articolo 5 di detto regolamento stabilisce che a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento stesso (11 ottobre 2000) le disposizioni di cui al DM 24 giugno 1999, relative alle modalità e ai termini di fatturazione degli acquisti di olii da gas effettuati presso gli impianti di distribuzione di carburanti dagli autotrasportatori di cose per conto terzi, si applicano per le cessioni di gasolio a tutti i soggetti indicati nell’articolo 1 del regolamento. Vale a dire a tutti gli esercenti le attività di autotrasporto merci, sia le imprese che esercitano attività di autotrasporto di merci per conto terzi iscritte nell’apposito albo istituito con L. 298/74, sia quelle che esercitano attività di autotrasporto merci in conto proprio munite di relativa licenza e iscritte nell’elenco degli autotrasporti di cose in conto proprio.
Pertanto a partire dall’11 ottobre 2000 detti soggetti hanno la facoltà di richiedere agli esercenti di impianti stradali di distribuzione di carburante il rilascio della fattura per gli acquisti di gasolio da loro effettuati. L’obbligo da parte degli esercenti degli impianti di distribuzione di carburante di emettere la fattura per le cessioni di gasolio scaturisce dalla richiesta dell’interessato.

2. Credito d’imposta anno 1999.
Facendo seguito alla Nostra circolare n.5-2000; Vi comunichiamo che la domanda per ottenere il credito d’imposta sui consumi di gasolio effettuati nell’anno 1999, spettante agli esercenti le attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva non inferiore a 11,5 tonnellate, va presentata entro l’11 dicembre 2000.

3. Bonus fiscale per i consumi dell’anno 2000.
Il termine per la presentazione della richiesta del credito d’imposta relativo ai consumi di gasolio dell’anno 2000 è fissato entro il 30 giugno successivo alla scadenza di ciascun anno solare.
Sarà Nostra cura comunicarVi le modalità e gli adempimenti necessari ai fini della fruizione del credito d’imposta, nonché la misura di detto credito, non appena verrà pubblicata la disciplina relativa all’agevolazione fiscale a favore degli esercenti le attività di trasporto merci.   



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