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Con
circolare N.77/E del 17.04.2000, il Ministero delle Finanze ha
fornito chiarimenti in ordine al disposto di cui al comma 2
dell’art.26- D.P.R 633/72
che prevede la possibilità di emettere una nota di
variazione in caso di “ mancato pagamento in tutto o in parte a
causa di procedure concorsuali o di procedure esecutive rimaste
infruttuose”.
Vengono
esaminate le tipologie di procedure contemplate dalla legge
fallimentare e viene individuato per ciascuna di esse, il momento in
cui si realizza il presupposto per operare la variazione in
diminuzione dell’iva. In particolare:
Nel
caso di fallimento, “l’infruttuosità della procedura” si
determina nel momento in cui il piano di riparto predisposto dal
curatore è divenuto esecutivo, oppure nel caso in cui non vi sia alcun riparto, alla data di chiusura del fallimento.
Si
precisa al riguardo, che tutti i creditori ammessi al passivo fallimentare, devono
essere avvisati (con lettera raccomandata del curatore) dell’avvenuto
deposito in cancelleria del piano di riparto; trascorsi 10 giorni
dall’avviso, per le eventuali osservazioni dei creditori, il piano
di riparto diviene esecutivo.
Nel
caso di concordato preventivo, l’infruttuosità della procedura
riguarda solo i creditori chirografari per la parte percentuale del
loro credito che non trova accoglimento con la chiusura del
concordato (60%).
La
predetta infruttuosità si determina dopo la sentenza di omologa
divenuta definitiva del concordato, nel momento in cui il debitore
concordatario adempie ai propri obblighi assunti.
Nel
caso di concordato fallimentare, l’infruttuosità della procedura
si determina dopo che la sentenza di omologa del concordato
sia passata in giudicato.
Al
di fuori delle procedure concorsuali, la norma consente di attuare
la variazione in diminuzione dell’iva anche nei casi di mancato
pagamento a causa di
procedure esecutive rimaste infruttuose. La
circolare ministeriale precisa
che per operare la
variazione in diminuzione, è necessario che il credito non trovi
soddisfacimento attraverso la distribuzione di somme ricavate dalla
vendita dei beni dell’esecutato ovvero che sia stata accertata e
documentata dall’organo preposto alla procedura, l’insussistenza
di beni da assoggettare all’esecuzione.
Una
volta accertata con certezza la infruttuosità del credito, è
possibile emettere una nota di variazione a norma dell’art.26
D.P.R 633/72.
Il
Ministero precisa che la variazione in diminuzione deve essere
operata sia riguardo all’imponibile che alla relativa imposta.
Alla
disposizione in esame non opera il limite
temporale di un anno previsto dall’art.26.
Sono
escluse dall’ambito applicativo della norma le procedure esecutive
definitivamente chiuse alla data del 1 Marzo 1997 con il compimento
del loro atto finale.
Se
contabilmente il credito verso la ditta fallita è già stato in
precedenza portato a perdita ai fini delle imposte dirette, la
registrazione della nota di credito nei confronti della curatela
sarà la seguente:
IVA
A CREDITO
A
CLIENTE X FALLITO
Se
la perdita su crediti rilevata all’atto di apertura del fallimento
è stata calcolata sull’intero importo del credito vantato
comprensivo di IVA, il recupero di tale imposta determina una
sopravvenienza attiva soggetta a tassazione :
CLIENTE
X FALLITO A
SOPRAVV.ATTIVA
Se
invece la perdita su crediti è stata calcolata senza tenere conto
dell’IVA, non vi sarà alcuna sopravvenienza da imputare a conto
economico.
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