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  • >> CIRCOLARE INFORMATIVA N° 9
  • OGGETTO: Variazione in diminuzione IVA per mancato pagamento a causa di procedure concorsuali o di procedure
    esecutive rimaste infruttuose (Art.26 comma 2 DPR 633/72).

Con circolare N.77/E del 17.04.2000, il Ministero delle Finanze ha fornito chiarimenti in ordine al disposto di cui al comma 2  dell’art.26- D.P.R 633/72  che prevede la possibilità di emettere una nota di variazione in caso di “ mancato pagamento in tutto o in parte a causa di procedure concorsuali o di procedure esecutive rimaste infruttuose”.

Vengono esaminate le tipologie di procedure contemplate dalla legge fallimentare e viene individuato per ciascuna di esse, il momento in cui si realizza il presupposto per operare la variazione in diminuzione dell’iva. In particolare:

  • FALLIMENTO  

Nel caso di fallimento, “l’infruttuosità della procedura” si determina nel momento in cui il piano di riparto predisposto dal curatore è divenuto esecutivo, oppure nel caso in cui non vi sia  alcun riparto, alla data di chiusura del fallimento.

Si precisa al riguardo, che  tutti i creditori ammessi al passivo fallimentare, devono essere avvisati (con lettera raccomandata del curatore) dell’avvenuto deposito in cancelleria del piano di riparto; trascorsi 10 giorni dall’avviso, per le eventuali osservazioni dei creditori, il piano di riparto diviene esecutivo.    

  • CONCORDATO PREVENTIVO

Nel caso di concordato preventivo, l’infruttuosità della procedura riguarda solo i creditori chirografari per la parte percentuale del loro credito che non trova accoglimento con la chiusura del concordato (60%).

La predetta infruttuosità si determina dopo la sentenza di omologa divenuta definitiva del concordato, nel momento in cui il debitore concordatario adempie ai propri obblighi assunti.  

  • CONCORDATO FALLIMENTARE

Nel caso di concordato fallimentare, l’infruttuosità della procedura  si determina dopo che la sentenza di omologa del concordato sia passata in giudicato.

  • PROCEDURE ESECUTIVE RIMASTE INFRUTTUOSE

Al di fuori delle procedure concorsuali, la norma consente di attuare la variazione in diminuzione dell’iva anche nei casi di mancato pagamento  a causa di procedure esecutive rimaste infruttuose. La  circolare ministeriale  precisa che  per operare la variazione in diminuzione, è necessario che il credito non trovi soddisfacimento attraverso la distribuzione di somme ricavate dalla vendita dei beni dell’esecutato ovvero che sia stata accertata e documentata dall’organo preposto alla procedura, l’insussistenza di beni da assoggettare all’esecuzione.

  • ADEMPIMENTI

Una volta accertata con certezza la infruttuosità del credito, è possibile emettere una nota di variazione a norma dell’art.26 D.P.R 633/72.

Il Ministero precisa che la variazione in diminuzione deve essere operata sia riguardo all’imponibile che alla relativa imposta.

Alla disposizione in esame non opera il limite  temporale di  un anno previsto dall’art.26.

Sono escluse dall’ambito applicativo della norma le procedure esecutive definitivamente chiuse alla data del 1 Marzo 1997 con il compimento del loro atto finale.

  • ADEMPIMENTI CONTABILI

Se contabilmente il credito verso la ditta fallita è già stato in precedenza portato a perdita ai fini delle imposte dirette, la registrazione della nota di credito nei confronti della curatela sarà la seguente:

IVA A CREDITO                                       CLIENTE X FALLITO

Se la perdita su crediti rilevata all’atto di apertura del fallimento è stata calcolata sull’intero importo del credito vantato comprensivo di IVA, il recupero di tale imposta determina una sopravvenienza attiva soggetta a tassazione :

CLIENTE X FALLITO A  SOPRAVV.ATTIVA

Se invece la perdita su crediti è stata calcolata senza tenere conto dell’IVA, non vi sarà alcuna sopravvenienza da imputare a conto economico.



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