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  • >> N° 5/2000 del 20/07/2000
    Oggetto: Il credito d’imposta per i consumi carburanti degli autocarri; Le nuove regole per le liquidazioni IVA; Torna l’obbligo della stampa dei registri IVA; Il nuovo termine per i modelli GLAD;

Sommario:

1.      Il credito d’imposta per i consumi carburanti degli autocarri;
2.      Le nuove regole per le liquidazioni IVA;
3.      Torna l’obbligo della stampa dei registri IVA;
4.      Il nuovo termine per i modelli GLAD;



1.      Credito d’imposta per il consumo di gasolio.

 

E’ in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale il Regolamento che consente alle imprese titolari di licenza di trasporto in conto proprio con veicoli di massa complessiva non inferiore a 11,5 tonnellate, iscritti nell’elenco degli autotrasportatori di cose in conto proprio, di richiedere, con apposita domanda da presentare entro 60 giorni al Dipartimento delle dogane competente (per la provincia di Mantova è competente Brescia), la riduzione degli oneri di trasporto rapportata ai consumi di gasolio, desumibile dalle schede carburanti, sostenuti dal 16/01/1999 al 31/12/99 pari ad un credito d’imposta  di Lire 33,26 al litro.

 

Alla domanda è necessario allegare:

 

q       copia dei certificati di immatricolazione degli autocarri;

q       un prospetto dal quale si possa desumere:

·        Il titolo di possesso (proprietà, leasing o noleggio) degli autocarri per i quali spetta il beneficio;

·        la targa ed il numero dei chilometri percorsi alla chiusura dell’anno.

 

Contattate alberto.almerighi@studiogirelli.it  per eventuali approfondimenti.

 

2.      Le nuove regole per la stampa delle liquidazioni Iva.

 

Con circolare n. 113 del 31/05/00 il Ministero delle Finanze ha illustrato le nuove regole per la compilazione delle liquidazioni periodiche Iva. In sostanza i dati da indicare sono stati uniformati a quelli necessari per la compilazione delle Denuncie periodiche compresi nei punti da VP5 a VP19. E’ stato precisato inoltre che gli arrotondamenti debbono essere eseguiti alle mille lire superiori per importi maggiori a L. 500 ed alle mille lire inferiori negli altri casi.

 

3.      La stampa dei registri Iva.

 

A seguito delle modifiche sopra illustrate, secondo alcune interpretazioni, sembra venir meno la semplificazione che consentiva alle imprese di eseguire la stampa dei registri Iva al termine dell’esercizio. Consigliamo pertanto di provvedere entro il termine ordinario di 60 giorni all’aggiornamento delle stampe.

 

4.      Il Modello GLAD annuale entro il 31 gennaio dell’anno successivo.

 

La denuncia trimestrale all’Inps modello GLA/D, relativa ai compensi corrisposti ai collaboratori coordinati e continuativi, a partire dal secondo trimestre del 2000, non dovrà più essere presentata. Con un comunicato del giugno scorso, l’Inps ha infatti reso noto che la periodicità della denuncia diventa annuale ed il primo obbligo di presentazione scadrà entro il prossimo 31 gennaio 2001, se presentata su carta, o il 28 febbraio se presentata su supporto magnetico. Tale denuncia conterrà i dati relativi agli ultimi tre trimestri 2000.

 



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