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Sommario:
1.
Il credito d’imposta per i consumi carburanti degli
autocarri;
2.
Le nuove regole per le liquidazioni IVA;
3.
Torna l’obbligo della stampa dei registri IVA;
4.
Il nuovo termine per i modelli GLAD;
1.
Credito d’imposta per il consumo di gasolio.
E’
in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale il Regolamento
che consente alle imprese titolari di
licenza di trasporto in conto proprio con veicoli di massa
complessiva non inferiore a 11,5 tonnellate, iscritti nell’elenco
degli autotrasportatori di cose in conto proprio, di richiedere, con
apposita domanda da presentare entro 60 giorni al Dipartimento delle
dogane competente (per la provincia di Mantova è competente
Brescia), la riduzione degli oneri di trasporto rapportata ai
consumi di gasolio, desumibile dalle schede carburanti, sostenuti
dal 16/01/1999 al 31/12/99 pari ad un credito d’imposta
di Lire 33,26 al litro.
Alla
domanda è necessario allegare:
q
copia dei certificati di immatricolazione degli autocarri;
q
un prospetto dal quale si possa desumere:
·
Il titolo di possesso (proprietà, leasing o noleggio) degli
autocarri per i quali spetta il beneficio;
·
la targa ed il numero dei chilometri percorsi alla chiusura
dell’anno.
Contattate
alberto.almerighi@studiogirelli.it
per eventuali approfondimenti.
2.
Le nuove regole per la stampa delle liquidazioni Iva.
Con
circolare n. 113 del 31/05/00 il Ministero delle Finanze ha
illustrato le nuove regole per la compilazione delle liquidazioni
periodiche Iva. In sostanza i dati da indicare sono stati uniformati
a quelli necessari per la compilazione delle Denuncie periodiche
compresi nei punti da VP5 a VP19. E’ stato precisato inoltre che
gli arrotondamenti debbono essere eseguiti alle mille lire superiori
per importi maggiori a L. 500 ed alle mille lire inferiori negli
altri casi.
3.
La stampa dei registri Iva.
A
seguito delle modifiche sopra illustrate, secondo alcune
interpretazioni, sembra venir meno la semplificazione che consentiva
alle imprese di eseguire la stampa dei registri Iva al termine
dell’esercizio. Consigliamo pertanto di provvedere entro il
termine ordinario di 60 giorni all’aggiornamento delle stampe.
4.
Il Modello GLAD annuale entro il 31 gennaio dell’anno
successivo.
La
denuncia trimestrale all’Inps modello GLA/D, relativa ai compensi
corrisposti ai collaboratori coordinati e continuativi, a partire
dal secondo trimestre del 2000, non dovrà più essere presentata.
Con un comunicato del giugno scorso, l’Inps ha infatti reso noto
che la periodicità della denuncia diventa annuale ed il primo obbligo di presentazione scadrà entro il
prossimo 31 gennaio 2001, se presentata su carta, o il 28 febbraio
se presentata su supporto magnetico. Tale denuncia conterrà i dati
relativi agli ultimi tre trimestri 2000.
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